Sentenza della Corte di Giustizia del 6 maggio 2010 “Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati – art. 22, n. 2 – Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – Nozione di “danno” – Danni materiali e morali”
Il 6 maggio 2010 è stata pubblicata un’importante sentenza della Corte di Giustizia, avente come oggetto il significato della nozione di danno nella Convenzione di Montreal, più precisamente nell’art. 22, n. 2.
La Convenzione di Montreal – convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, è stata conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, e poi firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999.
La sentenza in oggetto verte sull’interpretazione della nozione del danno nella Convenzione di Montreal, ovvero se il danno previsto dall’art. 22, n. 2 include tanto il danno materiale, quanto quello morale, oppure no.
In primo luogo è necessario una lettura dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, che così recita:
Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci
1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.
6. I limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.
Genericamente l’art. 22 parla di danno, nel caso di trasporto di persone e di trasporto di bagagli, senza fare una minima distinzione tra il danno materiale ed il danno morale.
Questo compito è stato assegnato alla Corte di Giustizia, la quale con la sentenza del 6 maggio 2010, nel procedimento C-63/2009, chiarisce il testo della convenzione: “il termine “danno” contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale”.
Come è noto, la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della Convenzione di Montreal, in quanto la convenzione è un accordo concluso in base all’art. 300, n. 2 CE, essendo parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario.
Il caso Axel Walz contro Clickair S.A.
Il caso sottoposto al nostro esame richiede in primis un riassunto delle problematiche che hanno condotto alla presentazione della domanda avanti la Corte di Giustizia.
Il 4 giugno 2007, il bagaglio del Sig. Axel Waiz, viene smarrito, in occasione di un volo in partenza da Barcelona diretto ad Oporto, effettuato dalla compagnia aerea Clickair S.A.
Nell’aprile 2008, il Sig. Walz citava in giudizio la compagna aerea Clickair, chiedendo un risarcimento del danno per un importo complessivo di € 3.200,00, di cui € 2.700,00 per il valore del bagaglio smarrito ed € 500,00 per il danno morale prodotto da tale perdita.
Il giudice nazionale sospendeva il procedimento davanti a se, e sottoponeva alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale:
“Se il limite di responsabilità di cui all’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal comprenda tanto il danno materiale quanto il danno morale derivante dalla perdita dei bagagli.”
La soluzione della Corte di Giustizia.
La Corte di Giustizia, nella motivazione della suddetta sentenza, parte dal significato dei termini “préjudice” e “dommange”, poiché la convenzione di Montreal, originalmente nella sua versione francese, non contiene alcuna definizione per i sopra menzionati termini.
La Corte, infatti, sottolinea che detti termini debbono avere un’interpretazione uniforme e autonoma, nonostante i significati differenti attribuiti a tali concetti nel diritto interno degli stati parti di tale convenzione.
Inoltre, la Corte precisa che i due aspetti della nozione di danno, possono essere intesi nel senso che esprimono congiuntamente il senso comune da attribuire a tale nozione nel diritto internazionale.
Nelle sue Conclusioni , l’Avvocato Generale, Sig. Jàn Mazàk, sottolinea che la convenzione deve essere interpretata in buona fede e secondo il senso comune, alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
L’Avvocato Generale spiega come dalla Convenzione di Montreal non si può dedurre una volontà degli stati contraenti di limitare la responsabilità del vettore al danno material o al danno morale. Non risulta specificata neppure la modalità di risarcimento, vale a dire se si debba risarcire il danno effettivo, il lucro cessante o anche gli altri danni quantificabili in denaro. È un compito del diritto nazionale, afferma lo stesso, a dare un contenuto alla nozione di danno e precisare la modalità del risarcimento.
Da parte sua, la Corte nella citata sentenza, spiega come lo scopo della Convenzione di Montreal ed in particolare l’art. 22, n. 2 è di limitare l’obbligazione per responsabilità gravante sui vettori aerei.
La limitazione del risarcimento del danno che deve essere applicata “per passeggero”, consente ai passeggeri d’essere risarciti agevolmente e rapidamente, senza imporre ai vettori aerei un onere di riparazione molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, idoneo a compromettere, se non a paralizzare, la loro attività economica.
Le perplessità in merito al risarcimento agevole e rapido sono multiple, però con questa sentenza si sancisce definitivamente il significato ormai discusso del danno risarcibile ex art. 22 , n. 2 Convenzione Montreal: questo include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
La pronuncia della Corte di Giustizia assume particolare rilievo in chiave interpretativa, contribuendo a fare luce sugli aspetti che, sempre più spesso, hanno creato incertezze per i giudici degli Stati membri chiamati a darne applicazione alla convenzione di Montreal.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0063:IT:NOT
Dott. SimonaVlad Ciubotariu
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La Corte di Giustizia : il tetto al risarcimento bagagli comprende anche i danni morali
Si riducono le tutele per il turista e per il passeggero. La Corte di Giustizia europea, con una sentenza del 6 maggio 2010, a ben vedere non scevra da dubbi e da critiche, ha dichiarato che il risarcimento previsto dall´art. 22 della convenzione di Montreal riguardante il risarcimento previsto per i casi di distruzione, perdita o danneggiamento del bagagli, deve intendersi comprensivo non solo dei danni, materiali ma anche di quelli morali. La somma può “lievitare” – spiegano i giudici di Lussemburgo – nel caso di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento in cui le valige vengono affidate al al vettore, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. In questo caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.
La sentenza, atteso il rischio di un indiscriminato utilizzo della stessa da parte degli operatori del servizio di trasporto aereo, merita alcune precisazioni.
Senza alcuna specificazione o differenziazione tra singoli voli aerei e viaggi organizzati (in cui il volo è funzionale all´inizio della vacanza) ed alle effettive esigenze del passeggero/turista, la Corte, affidandosi ad una analisi comparativa del testo originario in lingua francese, ha genericamente confermato che i passeggeri potranno richiedere in caso di smarrimento un risarcimento omnicomprensivi fino a un tetto massimo di 1.000 DSP (definiti dal Fondo Monetario Internazionale) (Euro 1.134,00), sia a titolo di danno morale cha a titolo di danno materiale.
Così posta, infatti, tale sentenza, più che una decisione del legislatore comunitario diretta a confermare il «giusto equilibrio tra gli interessi» dei vettori aerei e dei passeggeri, appare, invero, un intervento (dovuto) per limitare il risarcimento del vettore aereo in conseguenza dello smarrimento del bagaglio registrato da parte del passeggero.
Imporre una limitazione predeterminata, sia a titolo di danno materiale che morale, appare invero del tutto ingiustificato proprio in virtù della impossibilità di effettuare ex ante una equiparazione tra bagagli, le rotte e gli interessi specifici dei passeggeri.
D´alto canto, come noto, l´orientamento della giurisprudenza italiana, radicatosi nel corso degli ultimi anni, è correttamente approdato proprio a un´opposta determinazione, chiarendo che il passeggero danneggiato della mancata consegna della propria valigia può richiedere non solo il valore del collo forfettariamente quantificato in 1000 DSP, ma anche il danno morale in conseguenza dell´indisponibilità dei beni contenuti nello stesso.
Tale seconda voce di risarcimento, a ragione, veniva, infatti, valutata in considerazione delle effettive esigenze del passeggero/turista e dei reali pregiudizievoli causati dall´assenza del bagaglio stesso.
Sul punto, è stato correttamente rilevato che il danno morale del passeggero privato del proprio bagaglio durante il volo di rientro e cioè nella fase finale del viaggio prevede un quantum risarcitorio più affievolito rispetto ai casi in cui il bagaglio non veniva riconsegnato al momento dell´inizio della vacanza.
Il principio, tuttavia, nella sua logicità, non sembra essere stato correttamente affrontato nella sentenza in commento, che anzi non si esprime in alcun modo sul risarcimento degli effetti negativi della mancata consegna del bagaglio sulla spera personale del passeggero. Tale sentenza, invero, non affronta tale principio, ed anzi sembra appiattire ogni valutazione in tal senso, tanto che, ad una corretta analisi, non dovrebbe in alcun modo condizionare l´autonoma voce risarcitoria concernente il risarcimento del così detto danno conseguenza.
Proprio in tale previsione la sentenza della Corte di Giustizia Europea merita dei chiarimenti. La pratica giurisprudenziale, infatti, prevede due autonome voci di risarcimento:
a) l´una, relativa al danno strettamente collegato alla perdita del bagaglio, cui la Corte di giustizia europea ha voluto, in assenza di maggior valore, dare una quantificazione standard, che non deve essere provata attesa la qualificazione di indennizzo dell´importo di Euro 1134,00 (1000 DSP)
b) l´altra, concernente il risarcimento del danno come conseguenza sull´esito negativo della vacanza o dell´attività professionale determinata dall´inadempimento del vettore aereo, il cui onere della prova della quantificazione ricade sul passeggero.
In tale scenario, si ha il creduto timore è che la poca chiarezza di tale pronuncia, induca i vettori aerei e gli operatori turistici e tentare di strumentalizzare la motivazione della Corte di Giustizia Europea, negando qualsivoglia richiesta risarcitoria superiore al limite di Euro 1000 DSP.
Deve essere tenuto nella debita considerazione, infatti, che molto spesso, l´inadempimento da parte del vettore aereo di una delle obbligazioni principali del contratto di trasporto aereo, con specifico riferimento alla finalità del viaggio, determina, sotto il profilo eziologico ben più gravi conseguenze sia di natura patrimoniale che morale.
Si pensi ad esempio al turista cui non viene riconsegnato il proprio bagaglio all´arrivo nella meta di destinazione, costringendolo a rimanere senza beni personali per tutta la durata della vacanza, o al passeggero cui non viene riconsegnato il bagaglio con dentro il proprio vestito di nozze, od il caso del bagaglio smarrito nel cui interno il vettore aereo aveva obbligato il passeggero ad inserire un rarissimo tipo di prodotto destinato all´allattamento di una neonata che si stava recando a Cuba per 30 giorni ecc.
Con riferimento a tali fattispecie, appare scontato ribadirlo, la sentenza della Corte di giustizia Europea non sortirebbe alcun effetto limitativo, delegando, quanto agli effetti della mancata riconsegna, alla discrezionalità del Tribunale (unico soggetto competente) di valutare caso per caso sotto l´aspetto del nesso causale l´obbligo risarcitorio del vettore aereo.
Pur certi che la decisione della Corte Europea debba essere considerata esclusivamente con riguardo alla fattispecie dello smarrimento del bagaglio inteso, senza alcuna estensione agli effetti collaterali suppletivi che in alcuni casi possono verificarsi in danno della sfera personale del passeggero (ed il cui onere della prova come detto sarà in capo al passeggero), ci si preoccupa delle conseguenze che tale sentenza potrebbe avere atteso che sicuramente gli uffici legali delle compagnie aeree tenteranno di strumentalizzare in modo analogico ed estensivo la rappresentata “limitazione” includendo nel limite dei 1000 DSP a tute le conseguenze collegate allo smarrimento o alla ritardata consegna del bagaglio.
Da ultimo, sarà agevole rilevare che della decisione della Corte Europea in commento si gioveranno esclusivamente le compagnie aeree e soprattutto le Compagnia assicurative atteso il prevedibile aumento dei contenziosi in considerazione della indiscriminata censura che verrà fatta delle richieste risarcitorie dei turisti/passeggeri e del funzionale aumento di polizze assicurative da parte dei passeggeri costretti ad estendere il limite risarcitorio in caso di smarrimento del proprio bagaglio.
La speranza è dunque che i giudici Italiani facciano proprie le riflessioni contenute nel presente articolo, rettificando con le future decisioni l´errore e la miopia dimostrata da parte della Corte di giustizia Europea.
Salvaviaggio.com
Avv. Fabio Collavini